Amei Italia

Regolamento

ART. 1 – OGGETTO

1.1. Il presente Regolamento è allegato allo Statuto della Associazione di Medicina Estetica Italiana e ha lo scopo di definire condotte e procedure dei soci e degli organismi societari.

1.2. Può essere modificato, ove se ne ravvisi l’esigenza, da apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo. Dell’avvenuta variazione del Regolamento viene data comunicazione ai Soci.

Le variazioni del Regolamento saranno ritenute comprese ed integralmente accettate dopo 30 gg dalla comunicazione, essendo il rispetto dello Statuto e del Regolamento condizione necessaria per mantenere la qualità di Socio AMEI; chi non intendesse accettare le variazioni potrà darne comunicazione alla Segreteria Nazionale e recedere dalla sua qualità di Socio.

ART. 2 – DOVERI DEGLI ISCRITTI

2.1. E’ dovere del socio accettare e rispettare lo Statuto ed il presente Regolamento.

2.2. L’appartenenza ad altre Associazioni è consentita e compatibile con lo status di Socio a condizione che esse non operino in contrasto con gli obiettivi e le finalità della AMEI.

L’attività di ogni Socio deve essere conforme alle linee di politica professionale della AMEI.

2.3. Gli iscritti si impegnano, pena la decadenza dalla qualità di Socio, al pieno rispetto delle leggi dello Stato e della normativa vigente applicabile alle attività da loro svolte (Regolamenti UE, disposizioni e regolamenti di Enti Pubblici ed Autority, etc.), con particolare riguardo alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

È parte integrante dei doveri degli iscritti una costante e continua attività di formazione ed aggiornamento professionale in Medicina Estetica secondo un programma finalizzato al mantenimento della qualifica di Socio. Per mantenere lo stato di Socio, l’iscritto ogni 10 anni deve dare prova della propria assiduita ̀nella pratica della Medicina Estetica, fornendo:

  • certificato di presenza ad almeno 5 congressi di Medicina Estetica;
  • certificazione di raggiungimento dei crediti ECM obbligatori, di cui almeno 1/3 acquisito in eventi inerenti la Medicina Estetica.

È inoltre dovere degli iscritti:

  • operare in conformità a quanto deliberato dall’assemblea e dagli organismi dirigenti,
  • promuovere l’immagine della AMEI,
  • diffondere le iniziative della Associazione, – partecipare attivamente alle sue attività, – incentivare l’iscrizione di nuovi Soci.

2.4. La AMEI si ispira ai principi di divulgazione e pratica di una buona Medicina, di condivisione delle informazioni scientifiche o comunque rilevanti per l’esercizio della professione medica, di unione e rispetto tra i colleghi uniti nel perseguimento dell’unico bene comune che e’ la tutela della salute.

Il Consiglio Direttivo potrà redigere e proporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci un codice etico che gli iscritti saranno tenuti a rispettare.

ART. 3 – ISCRIZIONE ALLA AMEI

3.1. L’iscrizione alla AMEI si effettua mediante domanda sottoscritta dall’interessato ai sensi degli art. 4 dello Statuto. La domanda può essere presentata in qualsiasi mese dell’anno.

Il Consiglio Direttivo valuta la domanda di iscrizione alla AMEI e, anche sulla base del curriculum professionale eventualmente presentato, approva o rifiuta la candidatura. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile. In caso di rifiuto ne viene data comunicazione all’aspirante Socio che non potrà presentare nuovamente domanda di iscrizione prima di un anno o fino a quando non verrà meno il motivo che ha determinato il diniego.

In ogni caso la AMEI conserverà copia della domanda respinta con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato il rigetto per un anno.

3.2. Per essere ammesso come Socio, il candidato deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 dello Statuto inoltre deve aver preso visione, aver ben compreso e accettato il presente Regolamento e lo Statuto della AMEI e gli oneri da essi derivanti.

ART. 4 – QUOTE DI ISCRIZIONE ANNUALI

4.1. La quota sociale che ogni Socio è tenuto a versare, per ciascun anno solare, alla sede nazionale viene stabilita secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

L’entità della quota deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale deliberazione viene presa nell’ultima riunione utile di ciascun anno solare, che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre, precedente quello di riferimento.

4.2. Le quote sociali si distinguono in:

  1. Quote sociali ordinarie: proposte annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale; sono gestite direttamente dalla Tesoreria nazionale AMEI che, attraverso la struttura organizzativa gestionale, provvederà ad emettere regolare ricevuta. La Tesoreria Nazionale provvede direttamente a ripartire la quota nazionale in quote regionali e provinciali secondo la percentuale stabilita dagli organi competenti.
  2. Quote sociali straordinarie: proposte ed approvate dal Consiglio Direttivo per far fronte a particolari impegni straordinari per i quali non è sufficiente l’ammontare previsto dalle quote ordinarie; sono gestite direttamente dalla Tesoreria nazionale AMEI che provvederà ad emettere regolare ricevuta.
    • Il Socio Onorario e’ fatto esente dal versamento della quota associativa.
    • I Soci sono tenuti a pagare l’intera quota associativa indipendentemente dalla data dell’anno in cui si iscrivono. Le quote di rinnovo dell’iscrizione alla AMEI devono essere versate entro il 28 Febbraio di ciascun anno.
    • il Socio che si renda moroso nel versamento della quota annuale viene dichiarato dimissionario dal Consiglio Direttivo allo scadere di due diffide scritte rimaste prive di effetto e contenenti, ciascuna, l’invito a regolarizzare il pagamento entro un termine non inferiore a quindici (15) giorni. Le diffide vanno inviate a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di mancato rinnovo, al 1 Marzo di ogni anno, la Segreteria invierà una prima diffida. Nel caso persista la morosita,̀ la Segreteria invierà una seconda diffida dopo 1 mese. In caso di non regolarizzazione della quota, il socio verrà escluso dalla società trascorsi 15 giorni dalla seconda diffida.

Il socio potrà essere riammesso alla AMEI in qualunque momento, previo versamento di tutti i contributi arretrati e verifica della sussistenza dei requisiti e condizioni di ammissione previsti dallo Statuto.

Il Socio sarà esonerato dal pagamento delle quote arretrate dopo 3 anni. In questo caso dovrà reiscriversi alla AMEI.

ART. 5 – CONTRIBUTI LIBERALI E DONAZIONI

5.1. La AMEI può ricevere da Enti, Istituti, Aziende pubbliche e private esclusivamente contributi liberali o donazioni per le sue attività istituzionali. A fronte di tali donazioni liberali viene emessa una ricevuta che riporta nella motivazione: Contributo volontario per la migliore organizzazione delle iniziative istituzionali della AMEI.

ART. 6 – DECADENZA DALLA CONDIZIONE DI SOCIO

6.1. I Soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, esclusione ai sensi del presente Statuto o morte. La decadenza è dichiarata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

6.2. L’espulsione è proposta dal Consiglio Direttivo, il quale deve preventivamente raccogliere il parere del Collegio dei Probiviri che sentono la difesa dell’interessato.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospensione del Socio. Per effetto della delibera di sospensione il socio non può esercitare alcun diritto inerente la sua qualità di socio. Se membro di un organo dell’Associazione, decade con effetto immediato.

 Il provvedimento di espulsione è assunto dal Consiglio Direttivo.

 6.3. In caso di delibera di espulsione il Socio potrà presentare ricorso al CD entro un termine di 60 giorni dall’avvenuta comunicazione della decadenza dallo stato di Socio.

6.4. Le motivazioni e le informazioni che hanno determinato l’espulsione del Socio verranno conservate per il tempo entro il quale il Socio può presentare ricorso o per un diverso e motivato periodo stabilito dalla deliberazione definitiva del CD.

6.5. La perdita della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARIA

7.1. La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve essere inviata dal Presidente della AMEI almeno 15 giorni prima dell’Assemblea, con le modalità previste dallo Statuto.

Questo termine può essere abbreviato ove il Presidente ravvisi un motivo di giustificata urgenza. L’avviso di convocazione deve contenere la data, la sede della riunione e l’ordine del giorno dei lavori.

7.2. Il Presidente presiede l’Assemblea e dà lettura della relazione annuale contenente l’andamento dell’Associazione e gli obiettivi futuri.

Durante l’assemblea il Tesoriere espone il resoconto finanziario dell’anno di competenza e quello preventivo dell’anno successivo.

Successivamente viene data lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

7.3. L’Assemblea dei Soci non è pubblica. Fanno parte dell’assemblea tutti i Soci. Del suo svolgimento è redatto verbale a cura del Segretario Nazionale.

ART. 8 – ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA

8.1. La convocazione dell’Assemblea Nazionale Elettiva deve essere inviata, con le modalità previste dallo Statuto, dal Presidente Nazionale della AMEI a tutti i Soci.

Hanno diritto di voto tutti i Soci secondo statuto e cioè i Fondatori, i Benemeriti e gli Ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente Statuto.

8.2. All’inizio dei lavori dell’Assemblea, si procede alla costituzione di un ufficio di segreteria composto dal Segretario Nazionale e da due membri eletti dall’assemblea tra i Soci con il compito di:

  • raccogliere le candidature per le elezioni alle cariche nazionali previste dall’art. 7 del presente Statuto;
  • fungere da collegio di scrutatori nelle votazioni dell’Assemblea a scrutinio segreto.

8.3. Tutti i soci ordinari in possesso dei seguenti requisiti possono proporre la propria candidatura:

  1. sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto
  2. manifestazione di impegno a collaborare attivamente nella Associazione assumendosi incarichi e responsabilità a vario livello, nel rispetto degli scopi sociali previsti dallo statuto.
    • I soci ordinari in possesso dei requisiti sopra indicati potranno candidarsi presentando apposite liste contenenti un numero di candidati uguale al numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo (10 membri compreso il Segretario Generale nominato dal candidato Presidente. In caso il Past President coincida con il candidato Presidente, i membri totali dovranno essere 11). Non saranno valide e non verranno prese in considerazione liste elettorali contenenti un numero di candidati inferiore o superiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Ciascuna lista dovrà contenere, in ordine numerico, il nome e il cognome di ciascun candidato e la carica sociale che questi intende ricoprire. Non sono ammesse candidature fuori lista elettorale.
    • Le liste elettorali andranno presentate alla AMEI a cura dei candidati capolista i quali provvederanno alla trasmissione dal loro indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata della AMEI.
    • Le liste elettorali devono pervenire alla Segreteria della AMEI almeno sessanta giorni prima della giornata elettorale.

La Segreteria invierà a tutti gli Associati l’elenco di tutte le liste pervenute, contestualmente all’invio della convocazione dell’Assemblea. Tutte le liste pervenute alla AMEI oltre il termine suindicato saranno prive di validita ̀e non potranno essere prese in esame.

  • Spetterà al Consiglio Direttivo verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati di ciascuna lista presentata. Nel caso uno o più candidati non rispecchino i requisiti previsti per la candidatura, la AMEI provvederà ad avvertire tempestivamente il capolista tramite posta elettronica certificata perché provveda alla immediata sostituzione del candidato privo dei requisiti. La mancata sostituzione renderà invalida la lista elettorale per mancanza dei requisiti numerici indicati al precedente articolo.
  • La AMEI forma l’elenco dei soci votanti attraverso una tabella che dovrà riportare il nome, il cognome di ciascun socio e la data di nascita. Accanto al nominativo di ciascun socio dovrà essere lasciato lo spazio necessario per inserire il documento di identità (necessario per identificare il socio al momento della votazione) e per consentire la firma autografa che il socio apporrà e comprovante l’esercizio del suo diritto al voto. Ciascun socio potrà esprimere il voto esclusivamente attraverso una preferenza di lista.
  • Il seggio elettorale cura la preparazione ed il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e consegna la scheda elettorale. Il seggio deve rimanere aperto ininterrottamente per almeno 3 (tre) ore; durante tale periodo il seggio deve essere presidiato dal suo Presidente e da almeno uno scrutatore. Dopo 3 (tre) ore dall’apertura del seggio, il Presidente ne ordina la chiusura consentendo il voto unicamente a coloro che al momento sono presenti nel locale. Le operazioni elettorali vengono trascritte in apposito verbale contenente l’elenco dell’elettorato attivo. Concluse le operazioni di voto, il verbale viene firmato dai componenti del seggio e viene conservato presso la AMEI.
  • Ad ogni elettore viene data una scheda sulla quale sono riportate le liste elettorali presentate nei termini e modalità indicati; ciascuna lista verrà individuata attraverso il nome del candidato capolista. Il socio votante dovrà contrassegnare la sua preferenza nell’apposito spazio indicato sulla scheda elettorale. La scheda che presenti segni o scritte al di fuori di quanto stabilito nel capoverso precedente viene annullata.
  • Viene controllato il numero delle schede utilizzate e delle schede non utilizzate. Viene altresì controllato il numero dei votanti dalle firme apposte sul tabulato che deve essere pari a quello delle schede utilizzate. Dopo queste operazioni inizia il conteggio delle preferenze fino all’esaurimento delle schede. Dopo i conteggi viene stilato il risultato definitivo e ne viene data lettura all’Assemblea proclamando i nuovi eletti alle cariche sociali.
  • Le votazioni saranno valide purché sia raggiunto il quorum di validità dell’Assemblea Ordinaria, secondo l’articolo 7 dello Statuto

ART. 9 – SEDI REGIONALI

9.1. La AMEI è organizzata in sedi regionali o provinciali.

9.2. La creazione di una sede regionale viene deliberata dal CD su proposta di almeno uno dei membri del CD o su richiesta di almeno un Socio Ordinario appartenente a una regione o a una provincia autonoma.

9.2. Le sedi regionali sono dirette da un Presidente Regionale, eletto dal Consiglio Direttivo, che nomina a sua volta un Consiglio Direttivo Regionale (CDR) formato dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario, e fino a un totale di 5 consiglieri. Il CDR dura in carica 3 anni.

I membri del consiglio direttivo regionale devono essere scelti tra i Soci medici e odontoiatri della regione con un minimo di un rappresentante per categoria di appartenenza, ove disponibili tra i Soci.

9.3. l CDR d’intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale, tutela e rappresenta la AMEI presso le Istituzioni e gli Enti regionali. È compito del CDR promuovere lo sviluppo della Associazione tramite il coordinamento e la programmazione, a livello regionale e provinciale, di almeno un evento l’anno a carattere scientifico.

9.4. Le sedi regionali provvedono a finanziare la propria attività.

I soci reclutati tramite le sedi regionali compilano la domanda di iscrizione specificando la sede regionale di appartenenza e versano la quota associativa, come previsto dal presente regolamento, alla tesoreria nazionale. Qualora la somma destinata alla sede regionale non venga spesa entro la fine dell’anno, tale somma rientra nel budget della tesoreria nazionale.

Il 30% delle quote associative versate dai soci della sede regionale sono a disposizione di essa per le attività culturali dell’anno, preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo. La tesoreria nazionale provvede a coprire le spese dell’attività regionale purché rientrino negli importi raccolti. Le donazioni eventualmente ottenute dalle sedi regionali, sono anch’esse versate alla tesoreria nazionale e anch’esse sono a disposizione della sede regionale a copertura della propria attività.

Le liberalità accettate dalle sedi regionali devono provenire da organizzazioni e enti che svolgano attività conformi ai principi etici cui si ispira la AMEI. Ciascuna sede regionale invierà alla Tesoreria nazionale una rendicontazione trimestrale della propria attività finanziaria e della programmazione finanziaria preventiva dell’anno successivo entro il 01/12.

9.5. Il Presidente Regionale ha le seguenti attribuzioni:

  • nominare, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo Regionale ;
  • promuovere e coordinare le attività della regione nel quadro delle linee di indirizzo fissate dal Consiglio Direttivo e secondo le esigenze locali;
  • presentare al CD nazionale entro il 1 Dicembre dell’anno precedente, per approvazione, il programma culturale su base annuale.
  • partecipare al Congresso Nazionale e all’Assemblea dei Soci in rappresentanza della Regione o Provincia; • partecipare almeno una volta l’anno, alle riunioni di coordinamento delle sedi regionali, quando convocate.
  • mantenere costanti rapporti con il Consiglio di Direttivo Nazionale della AMEI, i Presidenti delle altre regioni e il Comitato Scientifico
  • sottoscrivere i verbali della riunioni del Consiglio Direttivo Regionale;
  • mantenere rapporti con le istituzioni sanitarie regionali, la federazione regionale degli Ordini dei Medici e

Odontoiatri, le Università ed ogni altro ente pubblico o privato che dimostri interesse verso la medicina estetica;

  • controllare, essendone responsabile, che il Vicepresidente regionale amministri la Regione secondo i dettami della Tesoreria Nazionale;
  • eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale.
  • In caso di assenza il presidente viene sostituito dal vicepresidente.

Il Presidente dura in carica 3 anni.

Nell’ambito delle proprie competenze controlla il pieno rispetto del presente Regolamento da parte degli organi istituzionali e dei soci che rivestono incarichi da lui coordinati

In riferimento alla normativa in tema di tutela dei dati personali agisce in qualità di Responsabile art. 4 DGPR 101/2018 secondo quanto stabilito dal successivo art. 21 bis e dal sistema di gestione privacy adottato dall’Associazione.

9.6. Il Vicepresidente regionale sostituisce il Presidente in sua assenza, inoltre:

  • collabora con il Presidente nell’amministrazione della Regione;
  • cura la tenuta dei libri contabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla tesoreria nazionale; – compila il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo e li sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo Regionale;
  • invia alla Tesoreria Nazionale entro la prima settimana di ciascun trimestre la rendicontazione dell’esercizio finanziario; entro fine dell’esercizio finanziario (31 dicembre di ogni anno) il bilancio consuntivo della regione e la documentazione relativa.
  • mantiene aggiornato il libro soci regionale da consegnare alla tesoreria nazionale entro la prima settimana di ciascun trimestre

Il Vicepresidente Regionale dura in carica tre anni

9.7. Il Segretario Regionale ha i seguenti compiti:

  • si occupa dell’attuazione e svolgimento dell’attività della Regione;
  • collabora con il Presidente nella gestione dell’attività scientifica della Sezione e nel reperimento degli sponsor;
  • redige i verbali del Consiglio Direttivo Regionale. Il Segretario Regionale dura in carica tre anni

9.8. Il Consiglio Direttivo nazionale nomina, scelto tra i soci, un Coordinatore nazionale delle Sedi Regionali. Il Coordinatore delle sedi regionali ha il compito di:

  • assistere l’apertura delle Sedi Regionali e supportare l’avvio delle attività’
  • monitorare le attività delle sedi regionali
  • consultare trimestralmente i Presidenti
  • Convocare e presiedere una riunione all’anno, possibilmente in occasione del Congresso annuale nazionale della AMEI, di Coordinamento dell’attività delle sedi regionali. La convocazione deve essere recapitata, per via telematica, almeno 15 giorni prima della data della riunione. Nella comprovata impossibilità di incontrarsi fisicamente la riunione di Coordinamento verrà tenuta su piattaforme on line. Il Coordinatore dura in carica 3 anni.

9.9. Il Presidente Nazionale, ove ravvisi gravi inadempienze del Consiglio Direttivo Regionale, o sia palese l’ingovernabilità della Sezione Regionale stessa, su parere maggioritario del Consiglio Direttivo Nazionale, può nominare un Commissario Regionale.

Il Commissario assume per tutta la durata dell’incarico tutti i poteri del Presidente Regionale e del Direttivo Regionale.

Il Commissario ha il compito di convocare, entro quattro mesi dalla sua nomina, il Consiglio Direttivo Regionale per l’elezione del nuovo presidente Regionale, del Vicepresidente regionale e del Segretario Organizzativo Regionale. Nell’impossibilità di procedere alle suddette nomine il Commissario può disporre la chiusura della sede regionale. Il Presidente Regionale assume la carica non appena sia stata proclamata la sua elezione e il Commissario è tenuto a trasferirgli le consegne entro dieci giorni.

ART. 10 – IL COMITATO SCIENTIFICO

10.1. Una volta insediato Il CS vota la cadenza delle riunioni, da svolgersi anche in via telematica, per la definizione e l’attuazione del programma approvato dal CD di AMEI.

10.2. Entro il 30 Novembre di ogni anno il Comitato Scientifico si riunisce per definire la programmazione scientifica annuale. In tale sede ogni componente presenta il rapporto annuale delle attività realizzate e le proposte di programmazione di ricerca e editoriale per l’anno a venire.

Oltre ai membri del Comitato Scientifico, partecipano di diritto, ma senza diritto di voto, alla riunione annuale, il Presidente AMEI, i Direttori Didattici ICAMP, il Direttore Editoriale della Rivista, il Coordinatore delle sedi regionali e i Presidenti Regionali che ne facciano richiesta. Il Presidente Scientifico può invitare altri soggetti aventi attinenza con i temi trattati nelle singole riunioni del Comitato.

10.3. È compito del Presidente del Comitato Scientifico gestire ed organizzare l’attività del Comitato Scientifico e coordinare l’attività dei Responsabili dei Gruppi di studio.

Il Presidente Scientifico convoca il Comitato Scientifico nella sua interezza o per singole aree allo scopo di programmarne l’attività in ottemperanza alle indicazioni e decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Scientifico può altresì suggerire la creazione, cancellazione o accorpamento di una o più aree, proporre l’organizzazione di eventi culturali mono o pluriarea anche in coincidenza con iniziative congressuali nazionali o locali. Può inoltre suggerire al Consiglio Direttivo iniziative relative a rapporti ed attività di collaborazione con altri enti o associazioni.

Il Presidente Scientifico redige un rapporto annuale per il Consiglio Direttivo sull’attività svolta dal Comitato Scientifico e dai Consigli Direttivi Regionali.

Il Presidente Scientifico, per la realizzazione dei suoi compiti, può avvalersi di uno o più collaboratori, da lui stesso indicati anche esterni al Comitato Scientifico, scelti tra i soci AMEI.

ART. 11 – AUDIOCONFERENZA

11.1. Le riunioni dei consigli e comitati direttivi, scientifici e regionali della AMEI sono valide anche se effettuate in audioconferenza o audio videoconferenza, a condizione che siano rispettate le norme sulla convocazione degli aventi diritto.

ART. 12 – ATTIVITÀ SVOLTE PER CONTO DELLA AMEI

12.1. La AMEI, su decisione del Consiglio Direttivo nazionale, ha la facoltà di delegare in toto o in parte l’attività congressuale e le attività formative a istituzioni di alto valore scientifico e formativo attinenti allo scopo statutario della società.

12.2. La AMEI a sua volta può svolgere attivita’ per conto di enti o istituzioni che ne facciano richiesta, previa approvazione del CD nazionale.

ART. 13 – NORME PER I COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI

13.1. I componenti degli organi collegiali di AMEI, durante le riunioni dell’organo di cui fanno parte, accedono necessariamente a varie informazioni, molte delle quali qualificabili peraltro come “Dati personali”, al fine di acquisire gli elementi necessari ad esercitare correttamente il proprio ruolo; inoltre nel corso della riunione possono venire a conoscenza di altri dati quali, ad esempio, opinioni personali o intenzioni degli altri partecipanti alla riunione.

13.2. In riferimento a tali informazioni vige il più assoluto obbligo di riservatezza e non è consentito:

  • diffondere e comunicare tali informazioni a soggetti estranei alla riunione in cui esse sono state apprese o acquisite,
  • conservare le informazioni ed i documenti ricevuti da AMEI oltre il periodo strettamente necessario allo svolgimento della propria funzione.

ART. 14 – UTILIZZO DEL LOGO AMEI E PATROCINI

14.1. Qualsiasi utilizzo del logo e dell’emblema dell’Associazione deve essere sempre autorizzato dalla Presidenza Nazionale.

14.2. Presidenti regionali, Soci ordinari, Soci fondatori e Soci onorari possono essere autorizzati ad utilizzare l’emblema ed il logo dell’Associazione alle condizioni e con le modalità di seguito precisate. a) L’autorizzazione:

  • viene rilasciata dalla Presidenza Nazionale ai soci che ne facciano richiesta
  • definisce di volta in volta le modalità e i limiti di utilizzo
  1. I Soci autorizzati potranno esporre l’emblema e il logo con la finalità esclusiva di manifestare la propria appartenenza alla AMEI; è assolutamente vietato qualsiasi uso dell’emblema e del logo a fini commerciali e di business, sia direttamente che indirettamente,
  2. è comunque vietato l’utilizzo del logo:
  • su cataloghi dei prodotti,
  • in annunci pubblicitari,
  • su inviti a iniziative ed eventi che non siano organizzati o sponsorizzati da AMEI o che non abbiano alcun legame con l’attività dell’Associazione.

Eventuali abusi, oltre ad essere perseguibili a norma di legge, possono portare su decisione del Consiglio Direttivo al ritiro dell’autorizzazione all’uso e, in casi di particolare gravità, all’espulsione dall’Associazione secondo quanto riportato al precedente art. 5

  • Il logo di AMEI può essere concesso dal Presidente di AMEI, su approvazione del CD, per il patrocinio di congressi, eventi, corsi e convegni, produzioni scientifiche o attività’ di formazione nazionali e internazionali di significativo valore scientifico, didattico e formativo e che abbiano la finalità di promuovere l’aggiornamento scientifico della materia, che prevedano il coinvolgimento diretto della AMEI o che siano di rilevante interesse per l’associazione. Il patrocinio e’ concesso a titolo gratuito.
  • La AMEI può altresì concedere il patrocinio nei casi di:
  1. attività di promozione e organizzazione, anche attraverso soggetti terzi, inerenti la ricerca scientifica; lo studio e la divulgazione delle problematiche e degli argomenti relativi allo studio della Medicina Estetica;
  2. attività di formazione, addestramento ed aggiornamento professionale nel settore dello studio della Medicina

Estetica o in discipline medico-biologiche affini;

  1. pubblicazione di riviste, periodici, libri ed altri prodotti editoriali, realizzati anche mediante supporti informatici,
  2. audiovisivi e multimediali, che riguardino la diffusione e la conoscenza della Medicina Estetica;
  3. studio, lo sviluppo e la realizzazione di supporti informatici che migliorino la gestione di attivita ̀inerenti alla conoscenza della Medicina Estetica;
  4. elaborazione e la gestione di banche dati anche ai fini della cessione a terzi.
    • Per consentire l’esame della richiesta di Patrocinio da parte del Consiglio Direttivo della AMEI, le richieste dovranno essere ricevute almeno 60 giorni prima della data indicativamente fissata per lo svolgimento dell’iniziativa da patrocinare.
    • La richiesta del Patrocinio dovrà essere inoltrata alla Segreteria AMEI (tramite il Form presente sul portale www.ameitalia.it) e dovrà essere corredata da una bozza preliminare e da una copia dell’opuscolo pubblicitario. Nella richiesta dovranno essere indicate: a) data e tipologia dell’evento;
  5. contenuti tematici;
  6. lista del comitato scientifico;
  7. lista dei possibili relatori;
  8. lista delle altre Società a cui è stato chiesto il patrocinio;
  9. eventuali sponsorizzazioni.

Richieste incomplete o carenti non potranno essere valutate; si diffida, in ogni caso, dal fare menzione del patrocinio su programmi o locandine preliminari, prima di aver ricevuto parere favorevole sulla concessione da parte della AMEI. Ai fini dell’ottenimento del patrocinio, il richiedente, con la sottoscrizione del modulo di richiesta, assume con la AMEI l’impegno formale del rispetto di tutte le normative vigenti sulla gestione degli eventi Congressuali, ivi inclusa quelle per il conseguimento dei crediti ECM, garantendo una pluralità di interventi e assicurando il confronto tra diverse opinioni scientifiche.

  • La concessione del Patrocinio della AMEI comporta la previsione di un desk espositivo per la promozione delle attività scientifiche della Associazione ma non implica un supporto nell’organizzazione e/o nella copertura delle spese dell’evento.
  • Il programma definitivo dell’evento patrocinato dovrà riportare la dicitura “Con il Patrocinio della AMEI – Associazione di Medicina Estetica Italiana”, dovrà rendere visibile il logo della Società e l’indirizzo del sito internet. Dovranno essere altresì inviati alla Segreteria della AMEI la cover del Programma in formato .jpeg ed una copia di detto programma in formato .pdf prima della data di svolgimento dell’evento ed ai fini dell’inserimento dell’iniziativa sul sito della Associazione.
  • Il Consiglio Direttivo della AMEI si riserva il diritto di non concedere o di revocare, a suo insindacabile giudizio, il Patrocinio e/o uso del logo e della denominazione a manifestazioni non rispondenti alle proprie finalità istituzionali e/o strategie generali della Società previste dallo Statuto e dal Codice Etico ovvero ritenga che dal patrocinio possa derivare un conflitto con i contenuti dello stesso.
  • Il logo AMEI è proprietà esclusiva della Associazione ed ogni suo uso illecito o, comunque, non autorizzato, è perseguibile a salvaguardia dell’immagine e degli interessi della AMEI.
  • Nel caso di concessione di patrocinio AMEI, lo stesso comporta la provvisione di uno spazio espositivo per la promozione delle attività scientifiche della Società e la concessione degli stessi benefici economici previsti per i Soci delle istituzioni richiedenti.
  • AMEI concede la dicitura “AMEI Approved” a iniziative culturali, anche non mediche, purché rivolte alla promozione della salute. L’approvazione avviene, previa presentazione da parte di due soci AMEI, del programma culturale e del cv degli organizzatori e relatori a insindacabile giudizio del CD con parere positivo dei ⅔ del Consiglio Direttivo. Sono escluse iniziative con finalità di promozione personale, di aziende e prodotti.

 

Milano, 08 Dicembre 2024