STATUTO DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICA AMEI
ARTICOLO 1 (Ragione Sociale – Soci Fondatori)
La Società Scientifica “Associazione di Medicina Estetica Italiana” (in breve denominata AMEI), è stata costituita il 14/05/2020.
La AMEI ha sede legale e fiscale, attualmente, in MILANO, Via Caduti di Marcinelle, 7.
Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della AMEI, ovvero Maria Albini, Bianca Diffidenti, Milvia Di Gioia, Simona Varì.
I soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 2 (Finalità)
La AMEI è un’Associazione Non Profit, persegue scopi esclusivamente scientifici e non ha fini di lucro.
La AMEI nasce per riunire i professionisti che operano nell’ambito della medicina estetica e del benessere stimolandone il confronto e guidandoli verso il miglioramento continuo delle conoscenze e degli standard terapeutici.
Scopo della AMEI è la cooperazione tra esperti in Medicina Estetica e Odontoiatria Estetica, al fine di promuovere, sostenere e incentivare lo studio e la ricerca scientifica nel campo della Medicina Estetica e delle branche afferenti, in Italia e a livello internazionale.
Lo scopo societario viene raggiunto attraverso la formazione e la ricerca scientifica volta a migliorare la conoscenza e l’efficacia dei protocolli terapeutici, con interesse specificamente indirizzato alla prevenzione e trattamento medico degli inestetismi, al perseguimento del
benessere psico-fisico dell’individuo, e alla prevenzione e trattamento delle patologie associate all’invecchiamento.
L’obiettivo è inoltre quello di tutelare il professionista medico e odontoiatra esperti nel campo della Medicina Estetica, consentendogli di operare con sicurezza seguendo protocolli validati, a tutela della qualità e sicurezza delle prestazioni, della salute pubblica e della prevenzione delle complicanze.
A tal fine la AMEI elabora linee guida tecniche e scientifiche per supportare il medico nello svolgimento dell’attività professionale ispirata agli standard della buona pratica medica.
Per il raggiungimento dello scopo statutario la AMEI promuove attività libere da influenze commerciali, politiche, partitiche, senza discriminazioni di etnia e orientamento di genere o confessionale, tra le quali:
● la costituzione di gruppi di lavoro e di studio nazionali e internazionali;
● la collaborazione con enti pubblici o privati, anche attraverso gruppi di lavoro e progetti in convenzione con strutture universitarie, strutture pubbliche o private di alta
formazione;
● l’organizzazione di eventi di aggiornamento;
● la pubblicazione di contenuti scientifici, tecnici e divulgativi;
● la creazione di un network di professionisti esperti nel settore;
● qualunque altra attività che sia necessaria per il raggiungimento degli scopi statutari;
Per il perseguimento degli scopi statutari la AMEI potrà servirsi di enti o organizzazioni esterne e stipulare convenzioni con enti e organismi pubblici e privati nazionali e internazionali. Le modalità devono essere approvate dal CD e sono contenute nel Regolamento allegato al presente Statuto.
La AMEI rappresenta gli associati in tutte le sedi istituzionali, scientifiche e politiche, a livello regionale, nazionale e internazionale.
La AMEI non ha finalità di tutela sindacale e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale. All’associazione, e ai suoi rappresentanti legali e fatto divieto di svolgere attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito
del programma Nazionale di formazione Continua in Medicina (ECM).
L’Associazione è costituita a durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci con la maggioranza prevista all’articolo 21, terzo
comma, del Codice Civile.
L’Associazione si adegua alle clausole a,b,c,d,e ed f del comma 7 art. 4 della Legge IVA 2009.
ARTICOLO 3 (Soci)
Possono essere soci della AMEI persone fisiche laureate in Medicina e Chirurgia e
Odontoiatria con comprovata formazione scientifica in medicina estetica o discipline
equivalenti ovvero iscritti a un percorso di formazione in medicina estetica. Persone giuridiche
ed enti che condividano gli scopi dell’Associazione. In base all’effettivo impegno e al contributo dato a favore dell’Associazione, vengono distinti secondo le seguenti categorie di soci:
Soci Fondatori: sono i soci firmatari dell’Atto costitutivo della Società. Restano soci a tempo
indeterminato fatte salve le cause di cessazione espressamente indicate nel presente Statuto.
Soci Ordinari: sono coloro che si riconoscono nelle finalità dell’associazione, che ne sostengono l’attività sia con il proprio operato che con il contributo finanziario e volontario.
Devono essere laureati in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria con comprovata formazione scientifica in medicina estetica o in discipline equivalenti e svolgono l’attività di medicina estetica anche in via non esclusiva. I soci, all’atto dell’iscrizione, accettano senza riserve lo
Statuto societario, hanno diritto di voto in assemblea e possono ricoprire cariche sociali, purché in regola con il versamento della quota annuale dell’anno in corso entro i termini indicati nel Regolamento.
Soci Attivi: sono i Soci Fondatori, in quanto tali; possono inoltre divenire Soci Attivi i Soci Ordinari da almeno un anno, che abbiano dimostrato la loro competenza e preparazione nella materia scopo dell’associazione tramite la presentazione di casi clinici ad una commissione
composta da membri del Comitato Scientifico della Società e da Soci Attivi.
I Soci Attivi firmano per accettazione lo statuto societario, hanno diritto di voto in assemblea e possono ricoprire cariche sociali, purché in regola con il versamento della quota annuale dell’anno in corso entro i termini indicati nel regolamento.
La domanda di ammissione a Socio Attivo dovrà essere controfirmata da due soci presentatori, siano essi Fondatori, Attivi o Onorari.
La domanda verrà presa in esame dal Consiglio dei Soci Fondatori che si pronuncerà inappellabilmente con votazione personale e segreta.
La votazione sarà valida con l’intervento dei due terzi dei componenti il Consiglio dei Soci Fondatori e la domanda si intende accolta se riporta il voto favorevole di due terzi dei votanti. Il consiglio non potrà riprendere in esame una domanda di ammissione già respinta prima di
un anno.
Soci Aderenti: i laureati in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria che svolgono l’attività di medicina estetica anche in via non esclusiva o che stiano facendo un percorso formativo in medicina estetica. I Soci Aderenti partecipano all’attività dell’associazione senza diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali. Sono tenuti al pagamento della quota sociale entro i termini entro i termini indicati nel Regolamento.
Soci Onorari: sono professionisti che si sono particolarmente distinti nella Medicina Estetica.
Il Socio Onorario viene nominato su proposta del presidente, con delibera del consiglio direttivo, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali e sono esentati dal pagamento della quota associativa.
Tutti i soci, salvo gli Onorari, sono tenuti al pagamento di una quota associativa nominale con cadenza e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. e previste dal Regolamento Interno.
Hanno diritto a partecipare alla Assemblea Generale ed a tutte le iniziative culturali e professionali promosse dalla AMEI. Qualsiasi collaborazione dei soci per la realizzazione delle attività, deve intendersi prestata a titolo interamente gratuito e volontario. Nel caso tuttavia la mansione dovesse configurarsi particolarmente impegnativa, il Consiglio Direttivo può stabilire di erogare una forma di
rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della mansione in oggetto, fatte salve le disponibilità di cassa.
Tutti i soci sono tenuti ad un comportamento etico responsabile e a non svolgere attività che
siano in contrasto con lo scopo sociale o che contravvengano ai principi fondatori dell’Associazione.
La qualità di socio non è trasmissibile e si perde per estinzione, per recesso, per esclusione.
In qualsiasi momento il Socio può esercitare, per iscritto e senza obbligo di preavviso, solo personalmente, il proprio diritto di recesso dall’Associazione ai sensi dell’art. 24 del codice civile. In caso di recesso il socio e’ comunque tenuto a pagare la quota di associazione prevista
per l’anno in corso. La domanda di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 4 (Decadenza qualità di socio)
I soci cessano di appartenere all’associazione per recesso, esclusione ai sensi del presente Statuto o morte.
La decadenza dei Soci Fondatori o non Fondatori opera automaticamente, senza necessità di alcuna delibera, allo scadere del termine fissato annualmente, nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale oppure nel caso di mancata adesione formale all’associazione (nelle annualità in cui gli associati sono esonerati dal versamento) entro il medesimo suddetto
termine.
Negli altri casi, l’esclusione viene deliberata dal Consiglio dei Soci Fondatori, se riferita ad un
Socio Fondatore, e dal Consiglio Direttivo, se riferita ad un Socio non Fondatore (con l’astensione dal voto del socio interessato, se facente parte dell’organo deliberante), in ogni caso, dopo aver sentito personalmente l’associato.
L’esclusione viene deliberata nei seguenti casi:
– per gravi motivi che comportino l’incompatibilità con la partecipazione al perseguimento
degli scopi associativi;
– per aver contravvenuto alle norme d’obbligo del presente Statuto e del Regolamento Interno,
– per concorrenza, per contrasto con l’associazione o per comportamenti non conformi alle
delibere del Consiglio Direttivo.
– per altri motivi che comportino indegnità, o per pregiudizi morali contrari all’etica dell’Associazione
La perdita della qualità di socio esclude ogni rivalsa nei confronti della AMEI. I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa. Il Socio Attivo perde la
qualifica che aveva al momento della cancellazione ritornando Socio Ordinario.
L’iscritto sospeso o escluso dalla AMEI può esservi nuovamente ammesso, ad insindacabile
giudizio del Consiglio Direttivo, qualora abbia dimostrato la cessazione dei fatti che hanno causato la sospensione o l’espulsione.
ARTICOLO 5 (Organi)
Gli Organi che costituiscono AMEI sono:
a) L’Assemblea Generale
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Consiglio Scientifico Permanente
d) Il Collegio dei Probi Viri
e) Il Comitato dei Revisori dei Conti
E’ espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali.
ARTICOLO 6 (Assemblea Generale)
L’Assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto, in regola con il versamento della quota
sociale secondo i termini descritti nel Regolamento. Le riunioni sono valide in prima convocazione se interviene la metà dei soci. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e gli scrutatori sono tre soci scelti tra coloro aventi diritto di voto. Il procedimento elettorale e’ procedurato dal Regolamento.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
● L’Assemblea Generale elegge i membri del Consiglio Direttivo;
● L’Assemblea Generale vota il bilancio consuntivo e la previsione di spesa;
● Ratifica i verbali e gli atti relativi all’attività ordinaria;
● Elegge i membri del Comitato dei Revisori dei Conti;
● Approva le modifiche dello Statuto proposte dal Presidente sentito il CD;
● Delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione;
● Delibera su ogni altro argomento proposto dal CD o da 1⁄5 dei Soci Ordinari e Attivi
presenti;
● Esprime parere su ogni altra questione inerente il funzionamento della Associazione e
gli articoli dello Statuto.
Tutti i soci hanno diritto ad un voto personale e nominale nell’Assemblea Generale e per la categoria di appartenenza (vedi Regolamento Interno). I soci con diritto di voto impossibilitati a partecipare all’Assemblea possono farsi sostituire da un altro Socio munito di delega scritta.
Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.
L’Assemblea Generale si riunisce, anche in modalità telematica, almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente in carica che la presiede, di norma nell’ultimo trimestre dell’anno solare (oct-nov-dic) mediante avviso inviato almeno 20 giorni prima di quello fissato per
l’adunanza via PEC, o posta elettronica, che deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché dell’elenco degli argomenti da trattare, contenuto in apposito ODG.
Il Presidente in carica può convocare un’Assemblea Generale straordinaria motivata da esigenze societarie o regolamentarie. L’Assemblea Generale straordinaria è convocata con almeno 10 giorni di anticipo con le stesse modalità.
ARTICOLO 7 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo (in seguito denominato anche CD) è l’organo che governa
l’associazione a ha il compito di:
● formulare le proposte di attività culturali e scientifiche;
● valutare le proposte di attività culturali avanzate da singoli soci;
● identificare e incaricare i soggetti operativi che realizzino le proposte;
● formulare le strategie per il reclutamento soci;
● formulare e realizzare le strategie per il reperimento degli sponsor utili alla
sopravvivenza; della società stessa e al finanziamento dei progetti previsti dallo scopo
societario;
● pianificare l’attività di marketing e comunicazione per la diffusione dell’attività della
Società;
● proporre servizi informativi o servizi utili allo svolgimento della professione a
beneficio dei soci;
● valutare i bilanci della Società secondo la periodicità’ prevista dal Regolamento;
● determinare le quote associative;
● deliberare sulle domande di iscrizione dei Soci Ordinari, sulla nomina dei Soci Attivi;
● predisporre il Regolamento dell’Associazione;
● approvare il rilascio di patrocini;
● deliberare sull’apertura di sedi regionali e provinciali e sulla loro chiusura;
NORMA TRANSITORIA: il primo consiglio direttivo è nominato dai Soci Fondatori e resta in carica 2 anni.
Il CD è eletto dall’Assemblea Generale validamente costituita l’anno precedente a quello in cui entra in carica. Tale regola non si applica per il CD nominato con Norma Transitoria.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro opera su base volontaria senza retribuzione e vengono eletti scegliendo tra tutti i soci dell’Associazione.
Il CD elegge il Presidente per il triennio successivo a quello in corso.
Il CD elegge, nel suo seno, ogni 3 anni un Vicepresidente e un Tesoriere con le modalità
previste nel Regolamento Interno.
Il Consiglio Direttivo è composto da: 1 Presidente, 1 Past President, 1 Segretario Generale, 1
Segretario Tesoriere, 1 Vicepresidente, il Presidente del Comitato Scientifico e da uno a tre consiglieri. Nell’ultimo anno di carica del Consiglio Direttivo può partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il Presidente Eletto allo scopo di facilitare il passaggio di consegne.
Il primo CD, nominato con NORMA TRANSITORIA, si compone di 1 Presidente, 1 Segretario Generale, 1 Segretario Tesoriere, 1 Vicepresidente, il Presidente del Comitato Scientifico e da uno a quattro consiglieri.
Fanno parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto anche i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti quando ciò si renda necessario. I Presidenti Onorari fanno parte del Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto.
E’ presieduto dal Presidente in carica e convocato dal Segretario Generale che ne curerà anche
i verbali.
Si riunisce anche per via telematica almeno 6 volte all’anno convocato e presieduto dal Presidente in carica mediante avviso inviato almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione, via posta elettronica o pec. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati
il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco degli argomenti da trattare contenuti in apposito Ordine del Giorno.
Il CD si intende validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto. Le assenze possono essere giustificate entro 10 giorni dalla data prevista per la riunione. I membri Assenti Giustificati sono conteggiati esclusivamente al fine del raggiungimento del numero legale. Il CD delibera a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere rappresentati per delega.
I consiglieri sono tenuti a partecipare all’80% delle riunioni pena la decadenza dal ruolo di consigliere.
Il CD può essere convocato in qualunque momento su richiesta di almeno 3 membri o del Presidente in carica.
ARTICOLO 8 (Presidente)
Il Presidente ha la rappresentanza legale di AMEI ed ha le funzioni di rappresentare AMEI in ambito di rapporti con Ministero, Governi Regionali, e Ordini Professionali Provinciali, oltre che in ambito internazionale ed altri organismi societari internazionali e di riferire ai soci
sull’attività e sulle decisioni di questi.
In caso di impedimento o di impossibilità temporanea nelle sue funzioni può essere sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente qualora lo ritenga necessario per l’esecuzione di specifici atti può delegare uno dei consiglieri.
Il Presidente nomina il Segretario generale.
Il Presidente, insieme al gruppo esecutivo composto dal Vicepresidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere, detta le linee di gestione dell’associazione nel periodo del proprio mandato, e le sottopone al CD per approvazione.
Il Presidente presiede e convoca le riunioni del CD e dell’Assemblea Generale per mezzo del Segretario Generale.
E’ responsabile della esecuzione di quanto deliberato dal CD.
Gestisce il budget per l’organizzazione degli eventi culturali preventivamente approvato dal
Consiglio Direttivo Può, per motivata necessità, procedere all’esecuzione di atti societari con decreto spontaneo che andrà ratificato nella prima riunione utile del CD.
Può nominare delegati e/o commissioni per progetti specifici con le competenze previste dal Regolamento Interno.
Il Presidente viene eletto ogni tre anni dal CD, fatto salvo il Presidente eletto con norma transitoria, che resta in carica 2 anni. Si insedia nella carica con l’inizio dell’anno solare.
Le modalità di candidatura e delle elezioni sono stabilite nel Regolamento Interno.
Il Presidente non è rieleggibile per il triennio immediatamente successivo alla carica ricoperta.
Fa eccezione il Presidente eletto con norma transitoria.
ARTICOLO 9 (Segretario Generale, Segretario Tesoriere e VicePresidente)
Il Segretario Generale viene nominato direttamente dal Presidente in carica per il triennio relativo alla sua presidenza fra i soci presenti nella lista societaria.
Il Segretario Generale redige i verbali del CD e dell’Assemblea Generale e li sottoscrive
insieme al Presidente; cura l’archivio.
Il Segretario Tesoriere viene eletto dal CD ogni tre anni, esegue i pagamenti disposti dal Presidente; provvede al mantenimento della contabilità ordinaria relativa alla gestione finanziaria della Società e redige il bilancio consuntivo annuale; collabora con il Segretario
Generale alla redazione dei verbali e nella tenuta del Libro soci e, in caso di suo impedimento, lo sostituisce.
Cura la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti.
E’ rieleggibile.
Il VicePresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri.
ARTICOLO 10 (Presidente Eletto e Past President)
Il Presidente Eletto è nominato per elezione diretta da parte del CD ogni tre anni.
Il Presidente Eletto assume la carica di Presidente al termine del mandato triennale del
Presidente in carica, di norma al primo gennaio dell’anno in cui inizia il mandato, indipendentemente dalla data della sua elezione.
Nomina direttamente il Segretario Generale fra i Soci in regola con l’iscrizione e per la durata del triennio della propria carica.
Il Past President assume la carica alla scadenza del proprio mandato di Presidente.
E’ membro del CD con diritto di voto per il mandato successivo alla propria presidenza.
ARTICOLO 11 (Comitato Scientifico, Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti)
Il Comitato Scientifico (in seguito denominato anche CS) è costituito da minimo 5 a un massimo di 7 membri scelti tra le figure di alto rilievo scientifico ed esperienza nei singoli
settori di competenza della Medicina e Odontoiatria Estetica.
Il CS è nominato dal Consiglio Direttivo ogni 3 anni.
Il Comitato elegge al suo interno un proprio Presidente ed un Segretario.
Il Presidente del Comitato partecipa alle riunioni del CD con diritto di voto. Il Segretario verbalizza le riunioni e coordina le attività del CS.
Il Comitato Scientifico:
● delinea le linee della produzione scientifica della società, gli argomenti e le modalità di pubblicazione, attuando il programma del Consiglio Direttivo;
● stabilisce le tempistiche e le sedi delle pubblicazioni scientifiche che devono rispondere a standard di qualità’ conformi agli indici di produttività scientifica e
bibliometrici validati dalla comunità’ scientifica internazionale;
● coordina e raccoglie i contributi scientifici;
● cura il periodico d’informazione della società, su supporto cartaceo ovvero telematico;
● cura la pubblicazione e l’aggiornamento costante dei contributi scientifici sul sito dell’Associazione;
● promuove la produzione scientifica in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati;
● promuove studi multicentrici su tematiche rilevanti in medicina estetica con i colleghi dell’ambito libero professionale e/o accademico nazionale e internazionale;
● e’ responsabile della raccolta dei fondi necessari a finanziare la ricerca;
Il Presidente del CS, al suo insediamento, sottopone per approvazione al CD il programma di ricerca da realizzare durante il suo mandato e relaziona circa la progressione dei lavori con cadenza trimestrale.
Il Presidente del CS sottoscrive articoli e pubblicazioni approvate dal comitato scientifico.
Il Comitato assume la funzione di Collegio dei Probi Viri e può essere interpellato dal Presidente in carica della AMEI per dirimere problematiche etiche, morali, disciplinari o di
grande interesse che meritino un giudizio “super partes”.
Il Collegio dei Probiviri partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo. In occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, vengono sottoposte al Collegio le questioni disciplinari da valutare. Il Collegio fissa le audizioni degli interessati e fornisce al successivo
Consiglio Direttivo le conclusioni dell’istruttoria, proponendo contestualmente le sanzioni.
Il Comitato dei Revisori è composto da due membri fra i quali 1 rappresentante delle discipline sanitarie, eletti dall’Assemblea in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Dura in carica 3 anni e controlla la regolarità della contabilità sociale fornendone relazione annuale
nel corso dell’Assemblea.
Si riunisce almeno una volta all’anno in occasione della Assemblea.
Il ruolo del Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica societaria.
I Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono discussi i bilanci ed a quelle in cui sia richiesta la loro presenza dal Presidente.
ARTICOLO 12 (Requisiti dei componenti degli Organi)
Sono eleggibili a componenti degli Organi della Associazione i soci iscritti che:
a) siano in regola con il pagamento del Contributo Annuale, pagato al 31 Luglio;
b) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive;
c) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli
uffici direttivi;
d) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e/o
integrazioni;
e) non siano stati condannati con sentenza irrevocabile;
f) rispondano al requisito di autonomia ed indipendenza da imprese, aziende ed enti economici
pubblici o privati, presentando una dichiarazione.
Il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità di cui sopra, nel corso del mandato comporta la
decadenza immediata dalla carica in seguito a ratifica del Consiglio Direttivo.
La sussistenza delle condizioni di eleggibilità deve essere comprovata dagli interessati
mediante la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità rilasciata ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia.
ARTICOLO 13 (Sezioni Regionali e Provinciali)
La AMEI può essere rappresentata, a livello regionale e provinciale, da apposite Sezioni,
istituite dal Consiglio Direttivo. Operano sotto l’egida della AMEI e concorrono al
perseguimento degli scopi e delle attività della AMEI, secondo modalità individuate dal
Consiglio Direttivo.
Le Sezioni sono rappresentate da almeno un Socio Delegato, sulla base della sua residenza o
del domicilio, il quale viene nominato e si attiene alle direttive del Consiglio Direttivo.
La durata del mandato è di 3 anni, rinnovabili. Il numero delle sezioni regionali e le norme per
la loro istituzione e le loro attività sono contenute nel Regolamento Interno.
Il Regolamento delle Sezioni è stabilito dal Consiglio Direttivo e viene accettato integralmente
dal Presidente di Sezione.
ARTICOLO 14 (Gruppi di Studio)
Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni o Gruppi di Studio che operano secondo un
apposito regolamento. Al loro interno possono nominare, ove si renda necessario, un
Presidente ed un Segretario.
Essi riferiscono delle proprie attività al Consiglio Direttivo, che le approverà dopo averne
valutato l’aderenza ai principi statutari e al programma del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 15 (Regolamento Interno)
Il Regolamento Interno (da ora denominato anche RI) norma le attività ordinarie della
Società, le modalità delle candidature e delle elezioni, così come previsto dallo Statuto di cui è
parte integrante.
Le modifiche dell’attuale Regolamento Interno, proposte tramite il Presidente in carica, sono
approvate dal CD a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
ARTICOLO 16 (Incompatibilità)
Tutti i membri del CD, in qualsiasi ruolo, a titolo personale, possono partecipare ad altre
Società del settore nazionali o internazionali, non confederate con la AMEI solo previo
approvazione del CD che dovrà valutare la congruità di tale partecipazione e il rispetto degli
obiettivi statutari della AMEI. Il membro che proceda senza tale formale approvazione si
ritiene decaduto immediatamente e senza ulteriori consultazioni.
ARTICOLO 17 (Modifiche di Statuto e Rinvio)
Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Presidente in carica, sentito il CD,
mediante delibera dell’Assemblea Generale regolarmente convocata come da articolo 6,
approvata con il voto favorevole di almeno l’80% dei presenti aventi diritto al voto.
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile, in quanto
applicabili, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e si riferisce al
Regolamento Interno.
ARTICOLO 18 (Finanze e patrimonio)
Le entrate e il patrimonio dell’Associazione sono costituiti: da quote e contributi degli
associati; da eredità, donazioni e legazioni degli associati e di terzi; contributi dello Stato, delle
Regioni, di Enti Locali di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione Europea
e di Organismi Internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento
di attività economiche di natura commerciale e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e
sottoscrizioni anche a premi; Ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali
dell’Associazione. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito
inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile, su
richiesta, dagli aderenti.
I beni e le somme versate o comunque dovute a qualsiasi titolo all’Associazione non sono
ripartibili neppure in caso di scioglimento dell’Associazione.
ARTICOLO 19 (Libri sociali)
Per il buon funzionamento dell’Associazione sono istituiti, oltre agli eventuali libri e registri
obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi: a) libro degli
Associati. b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo. c) libro dei verbali dell’Assemblea dei
Soci. d) libro cronologico delle entrate e delle uscite.
ARTICOLO 20 (Esercizio sociale)
L’esercizio sociale termina il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio sarà predisposto
un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio con la
relazione sarà depositato presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della riunione
assembleare fissata per la sua approvazione a disposizione dei soci.
ARTICOLO 21 (Scioglimento e liquidazione)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria
che ne deciderà le modalità; sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi
diritto.
Il patrimonio dell’Associazione, non potrà essere distribuito tra i soci, ma dovrà essere
interamente devoluto ad altri Organismi o Enti che perseguano gli stessi scopi istituzionali
dell’Associazione. L’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
ARTICOLO 22 (Conflitto d’interesse)
Ciascun membro di organo della AMEI che ritenga di essere a conoscenza di un possibile
conflitto di interessi personale nello svolgimento di una determinata attività ovvero
nell’ambito di una deliberazione, ne dà immediata notizia agli altri membri dell’organo ed al
Presidente, precisando la natura, i termini e la portata dell’interesse per il quale, anche
potenzialmente, potrebbe esserci un conflitto. Portata all’ordine del giorno la deliberazione
oggetto del conflitto, il membro non ha diritto di esprimere il suo voto sull’oggetto di delibera.
Il membro dell’organo deve comunque essere conteggiato ai fini della determinazione del
quorum costitutivo dell’organo. Una volta dichiarato il conflitto e astenuto l’interessato,
l’organo deve esprimersi sulla deliberazione oggetto del conflitto, motivando adeguatamente la
convenienza per l’associazione ad effettuare l’operazione oggetto del conflitto medesimo. Nei
casi di inosservanza della procedura prevista, le deliberazioni emesse possono essere
impugnate entro un termine di 90 (novanta) giorni dalla loro data. Il membro dell’organo
inadempiente della procedura risponde dei danni che siano derivati alla associazione dalla sua
azione o dalla sua omissione.
ARTICOLO 23 (Disposizioni Finali)
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, e dal Regolamento Interno, si
rinvia alle vigenti norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano
applicabile in materia.